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Archivio di Stato di Modena

Altri contenuti

- Accesso documentale

L’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

 

- Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 ed ha ad oggetto “documenti, in-formazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare. La richiesta può essere effettuata da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e consente di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.

 

Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 ha ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” secondo il d.lgs. n. 33 del 2013. La richiesta può essere presentata da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, ed ha lo scopo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

 

Registro degli accessi

Non sono state presentate richieste di accesso civico nel periodo di riferimento per la pubblicazione.

 

Strumenti di tutela

Avverso la decisione dell’Amministrazione competente di diniego dell’istanza di accesso il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le modalità di cui all’art. 116 del D.lgs. n. 104/2010 o richiesta di riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990.



Ultimo aggiornamento: 12/04/2024