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Archivio di Stato di Modena

Pubblicazione e concessione d'uso immagini

DICHIARAZIONE D'USO DELLE IMMAGINI

Ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 che ha modificato l’art. 108 del Codice Beni culturali) e della successiva Circolare ministeriale n. 33 del 7 settembre 2017 è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte.

Non è dunque soggetta al pagamento di diritti di pubblicazione la pubblicazione di immagini su: libri con tiratura inferiore a 2000 copie e prezzo di copertina pari o superiore a € 77,47, pubblicazioni scientifiche periodiche, siti web senza fini commerciali, video a scopo divulgativo, presentazioni, manifesti e locandine distribuiti gratuitamente.

L'utente è tenuto a inoltrare una dichiarazione di prossima pubblicazione, impegnandosi a consegnare una copia analogica o digitale dell'elaborato e una copia della riproduzione.

Resta fermo l'obbligo di citare l'Istituto detentore del bene riprodotto, come di seguito riportato "Su concessione del Ministero della cultura- Archivio di Stato di Modena". Nel caso di siti web valgono alcune condizioni particolari: le immagini devono essere a bassa risoluzione (72 dpi), in calce avranno la dicitura “Archivio di Stato di Modena” oppure nella pagina “Disclaimer” verrà indicato che le immagini appartengono all’Archivio di Stato di Modena e sono tutelate da legge e norme a protezione (diritti d’autore).

ATTENZIONE! La dichiarazione si intende accolta qualora nulla osti. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione senza alcun rilievo da parte dell'Archivio si può procedere con la pubblicazione dell'immagine ai fini dichiarati.

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI

Per tutte le altre finalità e nei casi non rientrarti nella casistica precedente la pubblicazione di immagini di un documento archivistico o di parte di esso è soggetta ad autorizzazione e al pagamento dei diritti di pubblicazione. 

Si ricorda che i diritti di pubblicazione dovuti dal richiedente - come disposto dal Decreto 8 Aprile 1994 del Ministro per i Beni Culturali - riguardano libri con tiratura superiore alle 2.000 copie e prezzo pari o superiore a € 77,47. Sono escluse le pubblicazioni scientifiche periodiche.

L'ammontare dei diritti per riprodurre una foto in un'edizione a stampa in una lingua è di € 51,65 per foto a colori e di € 11,00 per foto in bianco e nero (per diritti mondiali l’importo è triplicato).

Per ottenere l'autorizzazione occorre pertanto fare richiesta alla Direzione dell'Archivio, utilizzando l'apposito modulo corredato da marca da bollo da euro 16,00.
Il modulo su cui viene apposta la marca da bollo deve pervenire in originale. Pertanto può essere inviato tramite posta cartacea oppure consegnato a mano, in busta chiusa. È altresì possibile effettuare il pagamento del bollo virtuale nelle modalità qui indicate (SI FA UN LINK AD UN DOCUMENTO CON IBAN?)

La domanda è esente da bollo per Amministrazioni di Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, Comunità montane, Organizzazioni ONLUS (ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni)

Si può procedere con la pubblicazione solo dopo il rilascio dell'autorizzazione che avviene entro 30 giorni dalla ricezione.

È obbligo di legge la consegna di tre copie della pubblicazione, sia essa in formato cartaceo che elettronico (su supporto ottico CD/DVD). La violazione di tale obbligo può determinare il rifiuto ad ulteriori autorizzazioni.

 



Ultimo aggiornamento: 17/03/2023